GLI ORGANI SOCIALI
Sono organi
tramite i quali si sviluppano l’attività delle società. Tutte
le società hanno l’assemblea, organo deliberante massimo e
gli amministratori, organo esecutivo.Nelle
società di capitali è previsto il collegio sindacale, organo
di controllo e, nelle S. p. a, anche l’assemblea degli obbligazionisti
che è prevista nelle S. p. a. che abbia emesso un prestito obbligazionario.GLI
AMMINISTRATORI
Gli amministratori rappresentano la societàpoichè
componenti dell’organo direttivo. Gli amministratori propongono le strategie
per la gestione della società e compiono atti necessari al raggiungimento
degli obbiettivi deliberati dall’assemblea degli azionisti. Essi hanno
l’obbligo di:
-tenere
i libri obbligatori, le scritture contabili e i libri sociali (art. 2421)-redigere
il bilancio d’esercizio, accompagnato da una relazione illustrativa della
gestione-convocare
l’assemblea degli azionisti
Nelle S. p. a. l’amministrazione può essere affidata anche ai non
soci, nelle S. a. p. a. sono
amministratori
i soci accomandatari ( che hanno responsabilità limitata al valore
delle azioni sottoscritte); nelle S. r. l. l’amministrazione è affidata
a uno o più soci, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo;
nelle società unipersonali, generalmente, l’amministrazione è
nelle mani di un unico proprietario o amministratore unico.Se
l’amministrazione è affidata a più persone si ha un organo
collegiale detto consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno
un presidente.Il
consiglio d'amministrazione può inoltre delegare, se previsto dall’atto
costitutivo o se consentito dall’assemblea dei soci, alcune attribuzioni
a un comitato esecutivo, costituito da un numero ristretto di amministratori
in grado di operare con maggiore rapidità.
NOMINA , POTERE DI RAPPRESENTANZA E CESSIONE DEGLI AMMINISTRATORI.
Gli amministratori sono nominati
e revocati dall’assemblea dei soci, se non sono nominati nell’atto costitutivo,
restano in carica tre anni, ma possono essere rieletti salvo diversa disposizione
dell’atto costitutivo. Entro 15 giorni dalla loro nomina gli amministratori
devono chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese, (art. 2188 att.
9955) dove è indicato:
-cognome
e nome
-luogo
e data di nascita-il
domicilio e la cittadinanzaPer
gli amministratori con rappresentanza della società devono depositare
presso l’ufficiodel
registro delle imprese le loro firme autografe. Gli amministratori che
hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli
atti che il collegio sindacale rinuncia ha effetto immediato, se rimane
in carica la maggioranza del consiglio d'amministrazione. La cessione,
come la nomina deve essere iscritta entro 15 giorni nel registro delle
imprese. Questo spetta al collegio sindacale ed è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale nelle società per azioni e a responsabilità
limitata.Se nel
corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione (e per essere valida
è necessaria la maggioranza degli amministratori in carica quando
l’atto costitutivo non richiede un maggior numero di presenti) del collegio
sindacale. Così i nuovi amministratori restano in carica fino la
prossima assemblea quando ne sono nominati degli altri.
COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI
I
compensi e le partecipazioni agli utili spettanti ai membri del consiglio
d’amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti nell’atto costitutivo
o dall’assemblea.
La
remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in
conformità dell’atto costitutivo è stabilito dal consiglio
d’amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Il loro compenso
può essere:
-fisso -percentuale-mistoGli
amministratori possono essere liberi professionisti e non soggetti a i.
v. a. COMPENSO
A UN AMMINISTRATORE NON SOGGETTO AI.V.A.
Retribuzione lorda
- ritenuta d’acconto
IRPEF del 20%
- contributo
previdenziale: 10% ( se ha un secondo lavoro) 12%
+ 0,50% (biennale se non ha un secondo lavoro) …
in partita doppia …ALLA
LIQUIDAZIONE
Competenze amministratori
|
X |
|
Amministratori c/competenze
|
|
X |
Onere contributivi o sociali
|
X |
|
Istituti previdenziali
|
|
X |
AL
PAGAMENTO
Amministratori
c/competenze |
X |
|
Istituti
previdenziali |
|
X |
Erario
c/ritenute da versare |
|
X |
Banca
c/c |
|
X |
PAGAMENTO
ALLO STATO
Erario
c/ritenute da versare |
X |
|
Istituti
previdenziali |
X |
|
Banca
c/c |
|
X |
COMPENSO A UN AMMINISTRATORE LIBERO PROFESSIONISTA
Compenso
annuo
+
contributo previdenziale (riserva 4%)
+
contributo cassa previdenziale 2% +
i. v. a. calcolata sul compenso + 4% + 2% -
ritenuta d’acconto IRPEF 20%, calcolato sul compenso + 4%…
in partita doppia …ALLA
LIQUIDAZIONE
Descrizione
dei conti |
DARE |
AVERE |
Competenze
amministratori |
X |
|
IVA a
credito |
X |
|
Amministratori c/competenze
|
|
X |
Descrizione
dei conti |
DARE |
AVERE |
Amministratori
c/competenze |
X |
|
Erario c/ritenute da versare
|
|
X |
Amministratori c/competenze
|
|
X |
AL
PAGAMENTO
Descrizione
dei conti |
DARE |
AVERE |
Erario
c/ritenute da versare |
X |
|
Banca
c/c |
|
X |
COLLEGIO
SINDACALEIl
collegio sindacale si compone di tre o cinque membri, soci o non soci (art.
2380). Devono essere nominati due sindaci supplenti, scelti tra gli iscritti
nel registro dei revisori contabili presso il Ministero di Grazia e giustizia.
Il presidente del collegio è nominato dall’assemblea.La
nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale
non è inferiore a 200 milioni di lire, o se è stabilita nell’atto
costitutivo (2475). E’ inoltre obbligatorio se per due esercizi conseguiti
siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell’art.
2435 bis.
L’obbligo cessa
se, per due esercizi conseguiti, due dei precedenti limiti non vengono
superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni dell’art.
2397 e seguiti, anche quando manca il collegio sindacale si applica l’art.
2409.
CAUSE
D’INELLEGGIBILITA’ E DI DECADENZAArt
2399Non
possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decano dall’ufficio
coloro che presentano le condizioni previste dall’art. 2382, il coniuge,
i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, e coloro
che sono legati alla società e alle società da questa controllate
(2359) da un rapporto continuativo di prestazione d’opera retribuita. La
cancellazione e la sospensione dal registro dei revisori contabili causa
la decadenza dall’ufficio di sindaco.
NOMINA
E CESSAZIONE DALL’UFFICIO ART 2400I
sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutivo (2328) e
successivamente dall’assemblea (2364 n.2). Restano in carica per tre anni
e non possono essere revocati se non per giusta causa, la deliberazione
di revoca deve essere approvata dal tribunale da un decreto.
La
nomina dei sindaci con l’indicazione delle generalità di ognuno
e della cessione dall’ufficio devono essere iscritte, e curate dagli amministratori,
nel registro delle imprese entro 15 giorni e pubblicate (2457 bis, 2457
ter) nel Bollettino Ufficiale delle S. p. a e delle S. r. l.
SOSTITUZIONE
ART 2401In
caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti
in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima
assemblea, la quale provvede alla nomina dei sindaci effetti e supplenti
necessari per l’integrazione del collegio. I nuovi nominati decadono insieme
con quelli in carica (2386). In caso di sostituzione del presidente, la
presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più
anziano.
LA RETRIBUZIONE ART 2402
La
retribuzione per i sindaci è annuale. Se non è stabilita
nell’atto costitutivo allora deve essere determinata dall’assemblea all’atto
della nomina per l’intero periodo di durata del loro ufficio.
CONTROLLO
INDIVIDUALE DEL SOCIO ART 2489Nelle
società in cui non esiste il collegio sindacale, ciascun socio ha
diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari
sociali e di consultare i libri sociali (2261; 2320; 2623 n.3). I soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto
di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione.
E’ nullo ogni patto contrario.
DOVERI
DEL COLLEGIO SINDACALE ART 2403Il
collegio sindacale deve controllare l’amministrazione della società
(2380ss), vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo
(2377; 2408) ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili e l’osservanza delle norme stabilite dall’articolo 2426 per la
valutazione del patrimonio sociale.
Il
collegio sindacale deve inoltre accertare almeno ogni trimestre (2404)
la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà
sociale o ricevuti dalla società in pegno (2784 bis) cauzione o
custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere individualmente,
ad atti d’ispezione e di controllo.
RIUNIONI
E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO ART 2404Il
collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre (2403). Il sindaco
che, senzagiustificato motivo, nell’arco
dell’esercizio non partecipa a due riunioni del collegio decade dall’ufficio
(2405). Le
riunioni del collegio devono essere redatte nel processo verbale, che verrà
poi trascritto nel libro previsto dal n.5 dell’ articolo 2421 e sottoscritto
dagli intervenuti. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere
prese a maggioranza assoluta, il sindaco dissenziente a diritto di mettere
a verbale i motivi del proprio dissenso.RESPONSABILITA’
ART 2407I
sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e
devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza
per ragione del loro ufficio. Sono responsabili solidalmente (1292ss) con
gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi.DENUNCIA
A COLLEGIO SINDACALE ART 2408Ogni
socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio
sindacale, il quale deve tener presente all’assemblea della denuncia. Se
la denuncia è fatta da tanti soci, che le loro quote rappresentano
un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve immediatamente indagare
sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni, ed eventuali proposte
all’assemblea. Se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità
di provvedere (2488; 2632 n. 2; trans.209) l’assemblea deve essere immediatamente
convocata (2406).